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Lettino da visita elettrico o idraulico Manumed Comfort

Lettino da visita elettrico Manumed Comfort

Lettini elettrici fisioterapia con poggia gambe separate

Lettino con regolazione dell’altezza mediante attuatore elettrico o pistone idraulico da visita per tutti. Grazie alla sezione dello schienale di grandi dimensioni, questo lettino è una combinazione di possibilità di regolazione e comfort di seduta. Senza che il paziente debba spostarsi, si può facilmente passare dalla posizione sdraiata alla posizione seduta. Il lettino Manumed Comfort, realizzato dalla Enraf nonius, è quindi l’ideale non solo per i fisioterapisti, ma viene anche utilizzato da medici ed estetisti. Con il Manumed Comfort essi dispongono per il loro ambulatorio o studio di un lettino da visita unico nel suo genere.

lettini da visita medica con paziente

Caratteristiche principali

  • Sezione schienale particolarmente grande, per un lettino ideale per le visite
  • Facilità di passare dalla posizione sdraiata a quella seduta grazie ad un supporto a molla
  • Meccanismo di sollevamento con ruote che consentono di spostare il lettino con facilità
  • Regolazione idraulica o elettrica (molto confortevole, facile e rapida) dell’altezza
  • Per la regolazione dell’altezza elettrica è possibile scegliere tre diversi tipi di comando:
    pedaliera, tastiera manuale o controllo periferico per regolare l’altezza da tutti i lati del lettino
  • Disponibilità di sezioni per le gambe regolabili singolarmente (opzione)
  • Il rivestimento in similpelle può essere scelto tra 18 colori
  • Il telaio può essere scelto di colore grigio (standard) o bianco
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

Articolo 21

  1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministero della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
  2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

* Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.

 

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