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Apparecchio per magnetoterapia ad alta frequenza e bassa intensità

Magnetoterapia ad alta frequenza MAG1000

Apparecchi Magnetoterapia alta frequenza Mag 1000

Caratteristiche tecniche principali

  • MAG 1000 è un apparecchio per magnetoterapia ad alta frequenza ideale per la terapia domiciliare. L’I Tech MAG 1000 è dotato di un applicatore terapeutico irradiante contenuto all’interno di una comoda fascia con elastico. I suoi 20 programmi preimpostati consentono di agire sulle più svariate patologie, semplicemente selezionando il programma con la frequenza desiderata.
  • MAG 1000 è l’apparecchio ideale per il trattamento delle patologie a carico dei tessuti molli come muscoli, tendini, cute e nervi, in patologie come tendiniti, flebiti, sciatalgie, ernie e per il recupero funzionale da traumi e contusioni. Inoltre, MAG 1000 è indicato per i ritardi da calcificazione.
  • L’apparecchiatura per magnetoterapia MAG 1000 è un dispositivo medico CE0476

Differenza tra magnetoterapia ad alta e bassa frequenza
La magnetoterapia a bassa frequenza e alta intensità (misurata in Gauss) è particolarmente indicata per la calcificazione ossea e trova valida applicazione anche nella terapia del dolore ed in generale nel trattamento dei tessuti molli.
L’alta frequenza e bassa intensità (misurata in milliwatt) è invece particolarmente indicata nella terapia del dolore, cicatrizzazioni, edemi ed in generale nel trattamento di patologie a carico dei tessuti molli.
Può essere applicata anche per la calcificazione ma richiede più trattamenti rispetto alla magnetoterapia a bassa frequenza.

Magnetoterapia apparecchi MAG1000 con 2 applicatori

Differenza tra magnetoterapia ad alta frequenza e TENS

La TENS agisce sul dolore con una prevalente azione sulle vie nervose.
La magnetoterapia ad alta frequenza, oltre ad agire sulle terminazioni nervose, agisce con maggior efficacia a livello della struttura cellulare, favorendo un ripristino delle normali condizioni fisiologiche.

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

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  2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

* Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.

 

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