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Ergometro arti superiori

Ergometro per la riabilitazione, l’allenamento ed il potenziamento degli arti superiori da parete o con seggiolino. Dispositivo medico disponibile anche nella versione con seggiolino orizzontale con schienale.

Ergometro per arti superiori da parete RUN-7416/T

Cicloergometro per braccia con seggiolino  RUN 7417/T

Specifiche tecniche:

  • Monitor 10.1″ touch screen resistivo
  • PC Arm A7 Dual Core 1GHz, 1Gb RAM DDR3, Micro SD 8Gb, GPU Mali400 integrata + Sistema Operativo Linux Debian 7.0
  • 1 Presa USB
  • Wi-Fi
  • Porta RS232
  • Resistenza: 0-600 Watt costanti
  • Variazione elettronica dello sforzo
  • Sistema di resistenza: elettronico
  • Rilevamento cardio: fascia toracica
  • Alimentazione: bassa tensione 12V c.c. 1,5A
  • Trazione a cinghia
  • Velocità max: 130 Rpm
  • Incremento sforzo: 1 Watt
  • Seggiolino regolabile e removibile con cremagliera /RUN-7417/T)
  • Peso massimo dell’utente 180 Kg
  • Dispositivo Medico – Direttiva CEE 93/42

 

Accessori di serie:

  • Dotazione di servizio
  • Fascia toracica per cardiofrequenzimetro
  • Ruote per lo spostamento

 

Accessori opzionali:

  • Seggiolino con schienale (RUN-7417/T)
  • Software RunnerConnect

 

Manutenzione:

  • Non richiesta

 

Funzioni della consolle:

  • Manuale
  • Cardio
  • Consumo Grassi
  • Tempo
  • Distanza
  • Calorie
  • 10 Profili (pre-impostati)
  • 100 Profili Liberi
  • Test: CHR test, CWL test, RUNNER test, VO2MAX test, TEST 01-14
  • Salvataggio esercizio su chiavetta USB
potenziamento arti superiori da parete RUN-7416/T

Ergometro da parete RUN-7416/T

Ergometro per braccia con seggiolino RUN-7417/T

Ergometro con seggiolino RUN-7417/T

Ergometro arti superiori con carrozzina RUN 7416/T

Ergometro da parete con carrozzina

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

Articolo 21

  1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministero della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
  2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

* Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.

 

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